PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per prodotti fitosanitari e prodotti assimilati si intendono tutte le sostanze usate in agricoltura o in veterinaria allo scopo di combattere gli organismi dannosi alle piante, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
      2. Ai sensi del comma 1, in particolare, sono considerati prodotti fitosanitari e prodotti assimilati le seguenti famiglie di prodotti: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rotenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori nutritivi e biostimolanti, fisiofarmaci, coadiuvanti e loro miscele o derivati.

Art. 2.
(Obbligo di autorizzazione).

      1. È fatto divieto su tutto il territorio nazionale di fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare per l'uso, vendere nonché cedere a qualsiasi titolo, anche a Paesi terzi, sostanze chimiche impiegabili in agricoltura come prodotti fitosanitari non registrate secondo le disposizioni della presente legge.
      2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si applica altresì ad ogni prodotto fitosanitario per il quale è disposta cautelativamente l'interdizione all'uso o al commercio nel territorio nazionale.

 

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Art. 3.
(Prodotti esclusi dall'applicazione
della legge).

      1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui all'allegato A annesso alla medesima, le quali possono essere prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo prescrizioni riguardanti i tempi di carenza, l'impiego e le eventuali precauzioni all'uso.
      2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A annesso alla presente legge può essere modificato con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5 della presente legge, tenuto conto degli aggiornamenti degli allegati al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, concernente l'applicazione del metodo di produzione biologico.

Art. 4.
(Residui di prodotti fitosanitari
negli alimenti).

      1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, i residui nelle derrate alimentari di prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, loro metaboliti e altre sostanze facenti parte dei formulati commerciali, non possono superare, per ogni singola sostanza, il limite determinato dalla tossicità acuta e dall'accumulo e persistenza nell'organismo con l'adozione degli abituali fattori di sicurezza.
      2. La sommatoria fra i diversi residui non può in ogni caso superare quella ottenuta dalla somma dei residui previsti per cinque sostanze diverse.
      3. I limiti di tolleranza dei residui per ciascun prodotto sono fissati dall'Agenzia

 

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italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5 e riportati nel decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 7, comma 2, che ne ordina la registrazione.

Capo II
REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 5.
(Istituzione dell'Agenzia italiana
fitofarmaci).

      1. È istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute e per la funzione pubblica, sono stabilite:

          a) le modalità di organizzazione dell'Agenzia e le disposizioni relative alla sua articolazione in strutture operative;

          b) le dotazioni organiche del personale dell'Agenzia, per un contingente non superiore alle 150 unità;

          c) le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia;

          d) le modalità di stipula di convenzioni o accordi di collaborazione con enti, amministrazioni pubbliche, università, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, per l'esecuzione di attività inerenti i compiti di cui all'articolo 6;

 

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          e) le modalità di conferimento di incarichi per la realizzazione dei programmi di attività dell'Agenzia e le modalità di assegnazione di borse di studio a cittadini italiani o stranieri;

          f) ogni ulteriore disposizione per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

      3. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri di comprovata e adeguata competenza designati, rispettivamente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno dal Ministro delle attività produttive. Il membro designato dal Ministro della salute riveste la carica di presidente del consiglio di amministrazione e ha la legale rappresentanza dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni;

          b) il direttore, scelto tra persone di adeguata esperienza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Il direttore dura in carica cinque anni ed il suo mandato può essere rinnovato una sola volta;

          c) la segreteria tecnica, composta da personale di adeguata e comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di specifica competenza dell'Agenzia, proveniente dalla pubblica amministrazione, da enti di ricerca o enti pubblici, anche economici, inquadrato nei ruoli dell'Agenzia secondo le modalità di cui al comma 6, lettera a), o collocato in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Il contingente di personale assegnato, su proposta del direttore dell'Agenzia, alla segreteria tecnica non può risultare superiore alle sessanta unità di personale;

          d) il comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della salute. Il comitato scientifico dura in carica cinque

 

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anni ed è composto dal direttore dell'Agenzia e da esperti di elevata qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia, designati, rispettivamente:

              1) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro della salute, di cui uno con funzione di presidente del comitato;

              2) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

              3) quattro esperti e relativi supplenti dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

              4) tre esperti e relativi supplenti dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;

              5) un esperto e relativo supplente dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

              6) un esperto e relativo supplente dal direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

          e) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri scelti tra i magistrati amministrativi o contabili o tra gli avvocati dello Stato designati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro della salute e uno dal Ministro delle attività produttive. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni.

      4. Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione, del direttore dell'Agenzia e dei componenti il collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per gli esperti del comitato scientifico ed una

 

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specifica indennità per il personale assegnato alla segreteria tecnica.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, provvede alla copertura dell'organico dell'Agenzia:

          a) mediante l'inquadramento, a domanda, di personale proveniente dalla pubblica amministrazione, da enti di ricerca o enti pubblici, anche economici;

          b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

      7. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 6, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      8. Gli addetti alle attività dell'Agenzia, compresi i membri degli organi dell'Agenzia di cui al comma 3, sono tenuti al rispetto della riservatezza in merito ai dati presentati e riconosciuti riservati ai sensi delle normative vigenti; essi non possono stipulare contratti di lavoro o di prestazione d'opera, anche di sola consulenza temporanea, con le aziende produttrici e distributrici di prodotti fitosanitari.

Art. 6.
(Compiti dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia è centro di ricerca permanente nel campo dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati con il compito di:

          a) acquisire e vagliare la documentazione di cui agli allegati II e III annessi al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

 

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          b) procedere all'eventuale controllo analitico e tossicologico del prodotto fitosanitario o assimilato per il quale si richiede la registrazione o il rinnovo, tenendo conto delle eventuali trasformazioni del prodotto fitosanitario in altre sostanze con possibile azione tossica;

          c) proporre sperimentazioni in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute, di intesa con l'Istituto superiore di sanità, allo scopo di accertare l'efficacia del prodotto, la fitotossicità, nonché l'entità e la persistenza dei residui dei rispettivi princìpi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;

          d) stabilire eventuali variazioni del limite legale di tolleranza dei residui dei prodotti fitosanitari o prodotti assimilati;

          e) fissare per ciascun principio, o per associazioni di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta. Qualora siano conosciuti o individuati metaboliti specifici di un determinato prodotto fitosanitario devono essere stabiliti i limiti di tolleranza anche per tali metaboliti;

          f) scegliere e proporre i metodi d'analisi, sia per il controllo dei princìpi attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;

          g) stabilire la dose giornaliera potenziale di prodotti fitosanitari che un soggetto può assorbire attraverso gli alimenti o con cui può venire a contatto nell'ambiente, considerando la tolleranza massima di residui negli alimenti e nell'ambiente sulla base dei soggetti più a rischio;

          h) proporre, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio

 

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superiore di sanità anche in casi non previsti dalla presente legge;

          i) esprimere parere sulla destinazione per uso alimentare delle derrate provenienti dalle sperimentazioni tendenti ad estendere l'impiego dei formulati contenenti princìpi attivi già noti e pronunziarsi su ogni altra questione attribuita alla propria competenza dalla presente legge o in tutti i casi in cui venga avanzata richiesta da parte del Ministero della salute;

          l) esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni richiesta di registrazione di prodotti fitosanitari e sui relativi rinnovi;

          m) raccogliere la documentazione scientifica, nazionale e internazionale, relativa ai rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla documentazione prodotta dal Centro internazionale per le ricerche sul cancro, con sede a Lione;

          n) studiare i rischi della nocività, diretta e indiretta, dei prodotti fitosanitari e dei loro metaboliti nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema;

          o) ricercare e definire le sinergie fra le diverse sostanze presenti nei formulati commerciali dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, i metaboliti e altri agenti esterni anche già presenti in natura;

          p) suggerire eventuali variazioni ai valori limite della sommatoria dei diversi princìpi attivi che possono essere contenuti in una derrata alimentare;

          q) pubblicare un rapporto annuale, da rendere pubblico, sull'uso dei prodotti fitosanitari in Italia e sugli effetti che questi hanno sull'uomo e sull'ambiente;

          r) proporre l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, in collaborazione con le associazioni dei produttori biologici;

 

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          s) assicurare lo svolgimento delle attività nazionali di valutazione delle sostanze attive nell'ambito del programma di lavoro europeo avviato con il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato europeo, garantendo il rispetto degli obblighi comunitari e la stretta collaborazione con gli esperti degli altri Stati nell'espletamento delle attività di carattere internazionale.

Art. 7.
(Registrazione dei prodotti fitosanitari).

      1. Chi intende richiedere la registrazione come prodotti fitosanitari dei prodotti di cui all'articolo 1 deve presentare domanda al Ministero della salute.
      2. La produzione, la commercializzazione del prodotto e la sua registrazione come prodotto fitosanitario sono autorizzati con decreto del Ministro della salute, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere subordinata a limiti e condizioni di impiego del prodotto e deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
      4. I soggetti che intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di un determinato prodotto fitosanitario devono presentare una nuova domanda almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
      5. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene con decreto del Ministro della salute, con le medesime modalità di cui al comma 2.
      6. Al fine del rilascio o del rinnovo della autorizzazione, il Ministro della salute può richiedere all'impresa interessata l'invio di campioni dei prodotti fitosanitari o prodotti assimiliati da sottoporre a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, nonché ulteriori prove di efficacia e fitotossicità da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

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      7. Non possono essere in ogni caso registrati prodotti fitosanitari per i quali non sia sufficientemente provata l'assenza di genotossicità o per i quali sussista il sospetto di mutagenesi, teratogenesi o cancerogenesi.
      8. Ogni domanda di registrazione o di rinnovo dell'autorizzazione alla produzione di un prodotto fitosanitario o prodotto assimilato, è soggetta alla tassa di concessione di cui all'articolo 33.

Art. 8.
(Riapertura dell'istruttoria, sospensione
e ritiro dell'autorizzazione).

      1. Nel caso in cui un prodotto fitosanitario o un principio attivo siano vietati per motivi di salute pubblica o ambientale anche in uno solo dei Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Agenzia ha l'obbligo di riaprire immediatamente l'istruttoria al fine di verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti prescritti dalla presente legge mediante l'acquisizione di nuova documentazione e l'effettuazione di nuove e specifiche ricerche.
      2. In caso di persistenti dubbi sulla tossicità del prodotto, l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione è sospesa con ordinanza del Ministro della salute sino a comprovati esiti negativi riguardanti la tossicità stessa.
      3. In caso di conferma dei risultati di tossicità o di pericolo ambientale, il prodotto è immediatamente ritirato dal commercio con ordinanza del Ministro della salute e sono revocate le autorizzazioni alla produzione ed al commercio.

Art. 9.
(Uso sperimentale dei prodotti fitosanitari).

      1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi dell'articolo 7 deve chiedere apposita

 

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autorizzazione al Ministro della salute, precisando la località, l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.
      2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa dal Ministro della salute conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su parere dell'Agenzia, la quale può acquisire dal richiedente ogni informazione necessaria.
      3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con prodotti non registrati non devono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali.
      4. Il Ministro della salute, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Agenzia, può consentire che siano destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per i quali sono stati registrati.

Art. 10.
(Divieto di sperimentazione su animali).

      1. Le sperimentazioni di prodotti fitosanitari e di prodotti assimilati non possono essere effettuate su animali vivi nel caso in cui queste possano essere sostituite da altre tecniche sperimentali riconosciute valide a livello internazionale.

Capo III
IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Art. 11.
(Caratteristiche minime necessarie).

      1. Ferme restando le prescrizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio soltanto con una confezione o con

 

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un imballaggio rispondenti ai seguenti requisiti minimi:

          a) devono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con chiusure ermetiche doppie o triple;

          b) non devono essere manomissibili;

          c) i materiali che li costituiscono e la loro chiusura non devono essere intaccati dal contenuto al fine di evitare il rischio di combinazioni nocive o pericolose;

          d) gli imballaggi e le confezioni devono essere realizzati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo appositi trattamenti.

Art. 12.
(Riconsegna dei contenitori).

      1. I rivenditori di prodotti fitosanitari sono tenuti a far pagare per ogni confezione una cauzione equivalente al 10 per cento del prezzo commerciale del prodotto, per un importo comunque non inferiore a 5 euro di cauzione per ogni acquisto.
      2. L'utilizzatore di prodotti fitosanitari è tenuto a riconsegnare al venditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario, anche se tale contenitore risulta gravemente danneggiato.
      3. Il venditore di prodotti fitosanitari è tenuto a ritirare dai compratori i contenitori dei prodotti fitosanitari, anche qualora questi non siano più riutilizzabili, ed a restituire la cauzione trattenuta al momento della vendita del prodotto.
      4. Il venditore deve conferire i contenitori di cui al comma 3 all'azienda che ha prodotto, formulato o comunque commercializzato i prodotti fitosanitari originariamente contenuti nell'imballaggio suddetto.
      5. L'impresa produttrice, formulatrice o, comunque, che ha commercializzato i prodotti fitosanitari è tenuta a ritirare presso i venditori i contenitori vuoti e a

 

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riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti.
      6. Qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili, questi vanno comunque ritenuti rifiuti pericolosi e trattati secondo le norme vigenti in materia.

Capo IV
VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI, IDONEITÀ ALLA VENDITA E ISTITUZIONE DELLE FARMACIE AGRARIE

Art. 13.
(Farmacia agraria).

      1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono le uniche rivendite autorizzate al commercio dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, sotto ogni forma e quantità.
      2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15, ed essere autorizzato dall'amministrazione provinciale competente, previa presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:

          a) nome, cognome e dati anagrafici del richiedente;

          b) sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati;

          c) titolo di studio tra quelli previsti all'articolo 14.

      3. Alla domanda di cui al comma 2 devono inoltre essere allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio e il certificato di idoneità alla vendita dei prodotti fitosanitari.
      4. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere acclusa una pianta dei locali adibiti al deposito e alla vendita in scala non inferiore a 1:500.
      5. L'amministrazione provinciale, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione

 

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alla apertura della farmacia agraria.

Art. 14.
(Requisiti dei venditori).

      1. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione al commercio dei prodotti fitosanitari deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, ovvero diploma di agrotecnico o di perito agrario; deve inoltre essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 15, conseguito da non più di cinque anni.

Art. 15.
(Certificato di idoneità alla vendita
di prodotti fitosanitari).

      1. Le amministrazioni provinciali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le associazioni professionali degli agricoltori ed i collegi e gli ordini provinciali interessati, organizzano annualmente un corso di almeno cento ore avente per oggetto i seguenti argomenti:

          a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari;

          b) elementi sulla tossicità e sul corretto uso dei prodotti fitosanitari;

          c) norme per la prevenzione della tossicità cronica e acuta dei prodotti fitosanitari;

          d) elementi di legislazione in materia di prodotti fitosanitari;

          e) pratiche agronomiche alternative all'uso di prodotti fitosanitari.

      2. L'ammissione al corso di cui al comma 1 è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 14, senza limitazioni nel numero degli iscritti.

 

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      3. Alla fine del corso è previsto un esame con prova scritta e orale sulle discipline di cui al comma 1, con votazione espressa in decimi. L'esame si intende superato quando il candidato raggiunge una votazione di almeno sei decimi.
      4. L'amministrazione provinciale rilascia a coloro che hanno superato l'esame finale il certificato di idoneità alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei prodotti assimilati.

Art. 16.
(Prodotti vendibili nelle farmacie agrarie).

      1. Sono assolutamente vietati la detenzione, il deposito anche provvisorio e la vendita di prodotti diversi dai prodotti fitosanitari e dai prodotti assimilati all'interno degli stessi locali delle farmacie agrarie, fatta eccezione per il deposito e la vendita di attrezzature destinate alla distribuzione e all'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

Capo V
PRESCRIZIONE, ACQUISTO E USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 17.
(Patente per l'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari).

      1. I soggetti interessati all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei fondi agricoli devono essere provvisti della patente di acquisto.
      2. La patente che abilita all'acquisto o all'uso dei prodotti fitosanitari si consegue dopo la frequenza di un apposito corso di almeno cento ore e il superamento del relativo esame finale.
      3. Al corso di cui al comma 2 non sono ammessi soggetti di età inferiore a diciotto anni.

 

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      4. L'amministrazione provinciale organizza, con la collaborazione dei servizi di sviluppo agricolo, degli ex osservatori per le malattie delle piante, delle aziende sanitarie locali e delle organizzazioni di categoria, il corso di cui al comma 2 che deve trattare, oltre alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 15, le seguenti materie:

          a) agronomia;

          b) coltivazioni erbacee;

          c) coltivazioni arboree;

          d) patologia vegetale;

          e) entomologia agraria;

          f) tecnologie di conservazione delle derrate agricole con mezzi fisici.

      5. Alla fine del corso i partecipanti, che per essere ammessi devono dimostrare di essere conduttori di un fondo agricolo e abituali utilizzatori di prodotti fitosanitari, devono superare un esame orale sulle discipline oggetto del corso. Non sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno superato le venticinque ore di assenza.
      6. Se l'esame finale è superato con profitto l'amministrazione provinciale competente provvede al rilascio della patente per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.
      7. La patente deve essere rinnovata ogni cinque anni, previa ulteriore frequenza del corso e superamento dell'esame finale.

Art. 18.
(Ricetta e soggetti abilitati al rilascio).

      1. L'acquisto dei prodotti fitosanitari da parte del titolare della patente di cui all'articolo 17 è comunque subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai soggetti abilitati di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata da un laureato in scienze

 

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e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, da un agrotecnico o da un perito agrario iscritti nei relativi albi professionali, che certifichino sotto la propria responsabilità la necessità dell'uso dei prodotti fitosanitari nella quantità e nei modi in essa prescritti.

Art. 19.
(Ricettario).

      1. L'acquisto dei prodotti fitosanitari ed il loro uso sono subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 18, da effettuare su apposito ricettario madre-figlia debitamente numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero della salute.
      2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un originale per l'acquirente e di una copia per il titolare della farmacia agraria, deve contenere le seguenti indicazioni:

          a) il nome, il cognome e l'indirizzo del compilatore;

          b) la malattia, gli attacchi parassitari o le infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si voglia intervenire;

          c) la dose del prodotto fitosanitario o prodotto assimilato prescritto;

          d) il tempo di carenza;

          e) la coltura alla quale è destinato il prodotto;

          f) l'epoca, la quantità e le modalità di distribuzione del prodotto.

      3. Ogni ricetta deve essere conservata dall'acquirente e dal titolare della farmacia agraria per almeno cinque anni e non può contemplare più di tre prodotti.

Art. 20.
(Responsabilità del professionista).

      1. Nel caso dell'emissione di ricette incomplete delle indicazioni di cui all'articolo 19,

 

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il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 18 può essere deferito all'ordine o collegio professionale al quale è iscritto, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 21.
(Registro di carico e scarico
dei prodotti fitosanitari).

      1. Il titolare della farmacia agraria deve obbligatoriamente compilare un apposito registro di carico e scarico dei prodotti fitosanitari, vidimato in ogni sua pagina dal servizio di igiene pubblica della competente azienda sanitaria locale. A tale registro devono essere allegate le ricette-figlie rilasciate dall'agronomo ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, sulle quali il titolare della farmacia agraria deve registrare il numero della patente di autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita dal titolare insieme ad un documento di riconoscimento.

Capo VI
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 22.
(Informatori scientifici e rappresentanti).

      1. L'attività di informatore scientifico o di rappresentante di aziende produttrici di prodotti fitosanitari o prodotti assimilati è consentita esclusivamente ai laureati in scienze e tecnologie agrarie agroalimentari e forestali, agli agrotecnici ed ai periti agrari, nonché ai laureati in scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie farmaceutiche e ingegneria industriale, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali.
      2. L'attività di informazione scientifica sui prodotti fitosanitari e prodotti assimilati deve essere volta ad assicurare il corretto impiego degli stessi, anche con

 

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riferimento alla esigenza del contenimento dei relativi consumi.
      3. Il materiale informativo sui prodotti fitosanitari e prodotti assimilati di cui si avvale il rappresentante di aziende produttrici e venditrici deve riferirsi esclusivamente ai testi degli stampati approvati dal Ministero della salute, alla documentazione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione, alle monografie pubblicate dal medesimo Ministero.
      4. Non è consentito pubblicare testi di informazione o di divulgazione scientifica relativa a prodotti fitosanitari o a prodotti assimilati, su pubblicazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico-scientifico.
      5. L'attività del rappresentante di imprese produttrici e venditrici di prodotti fitosanitari e di prodotti assimilati è limitata esclusivamente alla presentazione dei prodotti ai soggetti abilitati al rilascio delle ricette e ai commercianti al dettaglio in regola con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 23.
(Divieto di pubblicità).

      1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita soltanto su pubblicazioni che abbiano carattere tecnico-scientifico.
      2. È vietata ogni altra forma di pubblicità diretta e indiretta di prodotti fitosanitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico o su pubblicazioni diverse da quelle di cui al comma 1.

Capo VII
RESTRIZIONI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 24.
(Aree di divieto assoluto).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di una propria e specifica normativa in

 

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materia, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dall'Agenzia, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti al fine di delimitare le aree regionali di divieto assoluto di uso dei prodotti fitosanitari.
      2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve essere anche finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche.
      3. Le aree da individuare a livello regionale comprendono centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua, invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina.
      4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso di prodotti fitosanitari, fatte salve speciali deroghe concesse dagli organi regionali o delle province autonome con appositi atti amministrativi.
      5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree di cui al presente articolo, deve essere obbligatoriamente avvertita la popolazione, se necessario attraverso gli uffici del Dipartimento della protezione civile.
      6. È vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione con prodotti fitosanitari sull'intero territorio nazionale.

Art. 25.
(Aree interdette all'uso degli erbicidi).

      1. È vietato l'impiego di erbicidi per il diserbo degli argini stradali e ferroviari, fluviali e lacustri, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità di siepi e, in genere, nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delimitare con proprio atto le zone di divieto d'uso degli erbicidi.

 

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Art. 26.
(Tutela degli insetti impollinatori).

      1. Al fine di proteggere l'attività pronuba degli insetti impollinatori, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari su piante in fioritura, anche se spontanee e situate sotto la coltura principale.
      2. I trattamenti con prodotti fitosanitari possono avere luogo fino a tre giorni prima dell'inizio della fioritura e dopo la caduta dei petali, oppure procedendo al taglio delle specie spontanee in fioritura che si trovano sotto le colture da trattare.
      3. È compito dell'Agenzia stabilire la tossicità dei diversi prodotti fitosanitari relativamente agli insetti impollinatori, con particolare riferimento alle api.

Art. 27.
(Tutela della entomofauna utile).

      1. Al fine di proteggere l'attività della entomofauna utile è vietato l'uso di prodotti fitosanitari su piante arbustive e siepi sia spontanee che introdotte ai sensi della normativa comunitaria, nazionale o regionale attuativa della riforma della politica agricola comune ai fini della tutela ambientale, situate nelle zone limitrofe, o nelle adiacenze, della coltura principale.
      2. È compito della Agenzia stabilire la tossicità dei diversi prodotti fitosanitari relativamente al loro impatto sulla entomofauna utile.

Capo VIII
NORME SANZIONATORIE

Art. 28.
(Violazioni all'obbligo di autorizzazione
e di conferimento dei contenitori).

      1. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 2 è punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa

 

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del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro.
      2. Il venditore e l'impresa che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono puniti, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
      3. Restano in vigore le sanzioni previste dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 29.
(Emissioni di ricette non conformi).

      1. Ogni soggetto abilitato al rilascio di ricette per l'acquisto di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 18, che effettui prescrizioni non conformi, nel contenuto o nelle modalità di rilascio, a quanto previsto dalla presente legge è punito, per ogni infrazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 2.500 euro.
      2. In casi di particolare gravità, l'autorità amministrativa può sospendere la facoltà di rilasciare ricette per un periodo da sei mesi a due anni.

Art. 30.
(Uso ed induzione all'uso errato
di prodotti fitosanitari).

      1. Chiunque faccia od induca altri a fare uso di prodotti fitosanitari o di prodotti assimilati, sulle colture agrarie o sulle derrate alimentari, in maniera difforme da quanto previsto dalla presente legge o da quanto prescritto dalla apposita ricetta è punito con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro e con l'arresto da sei mesi a tre anni.
      2. Chiunque acquisti o usi prodotti fitosanitari senza essere in possesso della patente prescritta dall'articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 euro a 10.000 euro.

 

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Art. 31.
(Violazione di norme in materia di vendita).

      1. Chiunque, titolare di farmacia agraria o comunque addetto alla vendita ai sensi della presente legge, al fine di consentire l'acquisto o il procacciamento illecito di prodotti fitosanitari o prodotti assimilati violi le disposizioni di cui al capo V, è punito con la multa da 2.500 euro a 5.000 euro e con la reclusione da sei mesi a due anni.
      2. Il giudice può disporre la sospensione da un mese ad un anno dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
      3. Alla stessa pena prevista dal comma 1 soggiace chiunque, privo dei previsti titoli ed autorizzazioni, ponga in vendita o comunque procuri ad altri a fini di lucro o di interesse personale prodotti fitosanitari o prodotti assimilati.

Art. 32.
(Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità).

      1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22 con esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
      2. La violazione del divieto di pubblicità di cui all'articolo 23 nonché del divieto di pubblicazione di testi tecnico-scientifici su pubblicazioni diverse da quelle previste dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

Capo IX
NORME FINANZIARIE

Art. 33.
(Tassa di concessione governativa).

      1. Dopo l'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica

 

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26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«

Articolo

Indicazione
degli atti
soggetti a tariffa
Ammontare delle tariffe in euro
  
NOTE

8-bis

    1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di prodotti fitosanitari (articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290:

 

    1. Le tasse di rilascio di cui ai commi 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali di cui ai commi 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.

 

      a) tassa di rilascio

      10.000

 
 

      b) tassa annuale

        5.000

 
 

    2. Registrazione di prodotti fitosanitari (articolo 6 della citata legge n. 283 del 1962, come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 441 del 1963, ed articolo 9 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001), per ogni tipo di prodotto:

   
 

      a) tassa di rilascio

        5.000

 
 

      b) tassa annuale

        2.500

 
».

      2. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le tasse annuali di cui all'articolo 8-bis della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono essere corrisposte entro due mesi dalla medesima data.

Art. 34.
(Finanziamento dell'Agenzia).

      1. L'onere finanziario derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia

 

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è valutato in 7.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

          a) assegnando ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per la successiva riassegnazione all'Agenzia, le somme di cui all'articolo 33;

          b) mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      3. Il Ministro dell'economia e delle fiinanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.
(Registrazione dei prodotti fitosanitari
in commercio).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i prodotti fitosanitari in commercio devono essere adeguati alle disposizioni di cui alla medesima legge.
      2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma 1, il prodotto fitosanitario è ritirato dal mercato sino alla completa regolarizzazione ai sensi del comma 1.

Art. 36.
(Autorizzazione alla vendita,
all'acquisto e all'uso).

      1. I titolari di punti vendita di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di ottenere le

 

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autorizzazioni previste dalla presente legge entro due anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le amministrazioni provinciali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono organizzare i corsi di cui agli articoli 15 e l7, relativi al rilascio delle autorizzazioni al commercio e alla patente necessaria per l'acquisto dei prodotti fitosanitari.
      3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei fondi agricoli, devono ottenere il rilascio della patente di cui all'articolo 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.
(Ricettario).

      1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prodotti fitosanitari non possono essere posti in vendita senza la presentazione della ricetta di cui all'articolo 18.

Art. 38.
(Divieto dell'uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento successivo alla raccolta).

      1. Decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari e dei prodotti assimilati per il trattamento successivo alla raccolta sulle derrate alimentari.

Art. 39.
(Abrogazioni di norme).

      1. Il secondo periodo della lettera h) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è soppresso.

 

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Art. 40.
(Norme regolamentari).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le relative disposizioni attuative.